(Pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 8 del 19 febbraio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia
detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il  contrasto
della  dipendenza  da  gioco  d'azzardo  e  da  gioco  praticato  con
apparecchi per il gioco lecito, nell'osservanza delle indicazioni  in
materia provenienti  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  e
dalla  Commissione  europea  e  nel  rispetto  del  decreto-legge  13
settembre 2012,  n.  158  (Disposizioni  urgenti  per  promuovere  lo
sviluppo del Paese mediante un piu'  alto  livello  di  tutela  della
salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,
n. 189. 
  2. La presente legge intende inoltre promuovere  la  consapevolezza
dei rischi correlati al gioco d'azzardo  e  al  gioco  praticato  con
apparecchi per il gioco lecito, al fine  di  salvaguardare  le  fasce
piu' deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e  stabilire
misure  volte  a  contenere  l'impatto  negativo  sulla  vita   della
popolazione delle attivita' connesse alla pratica di tali giochi, con
particolare riferimento ai profili concernenti la  sicurezza  urbana,
la viabilita', l'inquinamento acustico e luminoso, nonche' il governo
del territorio.